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Il Sindaco Terranova dispone la sospensione della didattica in presenza dal 3 al 12 marzo dei plessi Gardenia e Pirandello, scuola elementare ed infanzia

2 Marzo 2021

RILEVATO che il potere di ordinanza sindacale può essere legittimamente esercitato nei casi in cui sia necessaria una risposta urgente – che vada al di là delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti ed, eventualmente, dalle singole Regioni – a specifiche situazioni che interessino il territorio comunale, e che, pertanto, […]

RILEVATO che il potere di ordinanza sindacale può essere legittimamente esercitato nei casi in cui sia necessaria una risposta urgente – che vada al di là delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti ed, eventualmente, dalle singole Regioni – a specifiche situazioni che interessino il territorio comunale, e che, pertanto, una volta intervenuti i decreti governativi, non è preclusa l’adozione di ordinanze sindacali in presenza di specifiche esigenze locali (TAR Calabria n. 2077/2020 del 18/12/2020);

CONSIDERATO che spetta pertanto, al Sindaco, nell’ambito dei poteri di Autorità Sanitaria del Comune, adottare una decisione in merito, dopo essersi confrontato con le autorità sanitarie, anche in mancanza di un accordo condiviso, quale rappresentante della comunità locale ed espressione delle relative istanze, tra le quali, quella primaria di prevenire e contenere il concreto rischio di aggravamento della situazione epidemiologica già critica;

RILEVATO che le istituzioni scolastiche possono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che l’attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, fermo restando, ove necessario, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora ci sia l’esigenza di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

RITENUTO indispensabile, in quest’ottica, che la riapertura delle scuole debba avvenire a seguito di apposita valutazione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP che dichiari la possibilità di riaprire le scuole in assoluta sicurezza;

DATO ATTO che la sospensione delle attività didattiche assolve anche allo scopo di consentire al personale che opera all’interno dei plessi scolastici di sottoporsi alla campagna di vaccinazione in corso nonché, alle autorità competenti, di effettuare uno screening sulla popolazione scolastica interessata;

VISTO il D.Lgs n. 267 /2000;
VISTO l’Ordinamento degli EE.LL in Sicilia;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTE le altre norme in materia di sanità pubblica;
Ritenuta la propria competenza

ORDINA

1) la sospensione della didattica in presenza nei plessi scolastici denominati “Pirandello” e “Gardenia”, sia in relazione alla scuola dell’infanzia che a quella primaria, dal 03 marzo 2021 al 12 marzo 2021 (compreso);

2) alla Dirigente scolastica della “Direzione Didattica Statale I Circolo” di garantire il diritto allo studio attraverso l’adozione di forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che l’attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza secondo quanto previsto dalle linee guida ministeriali e dal regolamento sulla didattica digitale integrata d’istituto;

3) al predetto Dirigente di garantire la possibilità di svolgere attività in presenza, in ragione dell’esigenza di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione

DISPONE

che copia della presente sia pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Ente, sul sito istituzionale del Comune e trasmessa ai seguenti soggetti:

– Dirigente Scolastica della “Direzione Didattica Statale I Circolo” (paee09300v@pec.istruzione.it);
– U.O. di Prevenzione di Termini Imerese – Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 6 (prevenzionetermini@asppa.it: prevenzionetermini@asppalermo.org):

Unità Speciale di Continuità Assistenziale USCA Scuole Distretto 37 (usca.scuoled37termini@asppalermo.org):

– Prefettura di Palermo (protocollo.prefpa@pec. in terno, iti:
– Presidente della Regione Siciliana (soris@.pec.protezionecivilesicilia.itì:
– Commissariato di P.S. di Termini Imerese (comm.terminiimerese.pa@pecps.poliziadistato.it’):
– Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese (stpa419221 (^carabinieri, iti:

Gruppo Compagnia Guardia di Finanza di Termini (pal570000p@pec.gdf.iti:

– Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese (pmsegreteria@.comune.termini-imerese.pa.iti.

La presente ordinanza ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione all’albo pretorio on-line, con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, e sino al permanere delle condizioni sanitarie fin qui registrate.

Per le violazioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19 si applicheranno le sanzioni amministrative di cui al DL 25/03/2020 n. 19 (In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà ai sensi dell’art. 7-bis comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000).

AVVERTE
che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro 60 giorni ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

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