Sindaco Giunta: Ordinanza con le modalità di distribuzione dei volantini

Comunicato Stampa

Il Sindaco Francesco Giunta, con Ordinanza n. 276 del 25 maggio 2018, ha inteso porre il freno al volantinaggio indiscriminato per la vie della Città.
Nel quadro della riqualificazione e della cura del decoro urbano, elemento prioritario per l’azione di governo, sin dai primi giorni dal suo insediamento, l’Amministrazione Comunale, di concerto con i competenti Uffici, ha inteso regolamentare, con apposita Ordinanza, le modalità di distribuzione dei volantini, curata, in gran parte, da supermercati e grandi centri commerciali che troppo spesso vanno a finire, sparsi, per le strade, causando, anch’essi, inquinamento.
A dire il vero l’Amministrazione Giunta, già nei mesi scorsi, nel corso di un tavolo tecnico organizzato, per l’occasione, dall’Assessore al ramo Salvatore Messineo, al quale sono stati invitati i rappresentanti di tutte le più importanti attività commerciali della Città ed alla presenza del Comandante la Polizia Municipale, Dott. Antonio Calandriello e il Dott. Donaldoo Di Cristofalo, responsabile della Funzione di Servizio Ambientale, si era tentato “con le buone” di convincere gli esercenti a rivedere, almeno in parte, le politiche di distribuzione del sempre più consistente materiale pubblicitario. Purtroppo, a distanza di qualche mese, nonostante le rassicurazioni verbali, non si sono registrati grandi progressi. E’ stato quello il momento nel quale il Sindaco ha, quindi, deciso di applicare il “pugno di ferro”, attraverso l’emissione dell’allegata Ordinanza.
Al riguardo Giunta ha dichiarato: “in questi mesi abbiamo tentato, in ogni modo, di convincere gli esercenti a limitare questo tipo di pubblicità che contribuisce, in maniera non indifferente, a imbrattare le vie della nostra Città. Purtroppo, registrata la mancata collaborazione, siamo stati costretti ad emettere l’Ordinanza che disciplinerà in ogni suo aspetto l’attività di distribuzione dei volantini commerciali. Ha concluso, Giunta, in questi giorni la Polizia Municipale sta notificando alle imprese il provvedimento, dopo di che, si passerà alle applicazioni delle sanzioni che sono, peraltro, molto salate. Le regole devono essere rispettate da tutti. Una Città senza regole è una Città invivibile e la nostra azione amministrativa è stata, sin da subito, indirizzata, al recupero del decoro e della dignità di ognuno”.

Di seguito l’ordinanza

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE SUL VOLANTINAGGIO PUBBLICITARIO.
IL SINDACO
Premesso:
che la promozione commerciale di prodotti e servizi avviene frequentemente con il metodo del volantinaggio, in particolare con il sistema del “porta a porta” indiscriminato;
che tale pratica provoca inevitabilmente una dispersione dei volantini, laddove si registra una prevalenza degli stessi tra i rifiuti giacenti sul suolo;
che si è provato a responsabilizzare gli addetti e le ditte interessate, anche con dedicate riunioni, registrando l’inefficacia di tali iniziative.
Considerato:
che gli sforzi prodotti dall’Amministrazione comunale per garantire la pulizia e il decoro della Città rischiano di essere vanificati anche dalla descritta pratica di volantinaggio, almeno per quanto riguarda le condizioni di pulizia di vie, piazze e luoghi pubblici;
che si ritiene potersi contemperare il diritto delle aziende a pubblicizzare le proprie attività con la necessità di contrastare ogni forma di degrado dell’ambiente urbano.
Visti:
il Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008, il quale precisa (art.1) che “per sicurezza urbana (si intende) un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.” Lo stesso Decreto, all’art.2, stabilisce che “…il Sindaco interviene per prevenire e contrastare…le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;”.
L’Ordinanza sindacale n°44 del 6 agosto 2010, che con la presente si intende puntualizzare.
Ritenuto doversi provvedere con specifica ordinanza contingibile e urgente, nelle more che vengano adottate specifiche misure regolamentarie.
ORDINA
E’ fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di effettuare pubblicità commerciale mediante volantinaggio stradale con distribuzione di materiale (volantini, opuscoli, manifestini) in corrispondenza di porte e portoni di ingresso ad edifici pubblici e privati, nonché su veicoli stradali (lunotto, parabrezza o altre parti) o manufatti pubblici (supporti e armadi degli impianti a rete e della segnaletica).
E’ vietato introdurre materiale pubblicitario all’interno di cassette per la posta qualora tale materiale abbia dimensioni incompatibili con le cassette medesime. In altri termini è vietato lasciare materiale pubblicitario sporgente dalle cassette.
E’ fatto divieto ai condomini e a tutte le abitazioni private ed edifici pubblici di disporre all’esterno degli stessi (ove su pubblica via) cassette per pubblicità aperte superiormente. Sono ammesse solo cassette del tipo postale, completamente chiuse a chiave e con feritoia, per le quali vale quanto stabilito al precedente punto 2. Le cassette non conformi dovranno essere rimosse entro il termine perentorio del 30 giugno 2018.
E’ vietato il lancio di volantini da veicoli stradali o da aeromobili.
INFORMA
E’ ammesso il volantinaggio pubblicitario con consegna del materiale direttamente nelle mani dei cittadini o depositato esclusivamente all’interno delle cassette postali o dedicate, per come sopra precisato.
La presente ordinanza trova applicazione anche nel caso di volantinaggio a fini politici, per attività umanitarie, socio-culturali e circensi.
AVVERTE
Che, fatta salva l’applicazione delle sanzioni già previste da leggi e norme vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, e cioè da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
Sono tenuti all’osservanza della presente ordinanza, con conseguente responsabilità in caso di violazione, sia le aziende commerciali che hanno commissionato i volantini, sia le ditte distributrici, in solido con gli autori materiali della distribuzione.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero al TAR entro 60 (sessanta) giorni, o al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza, oltre che all’Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune.
La presente ordinanza annulla e sostituisce l’ordinanza sindacale n°44 del 06.08.2010.
La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.

Il Responsabile dell’Istruttoria: Arch. Rosario Nicchitta

Il Sindaco
Giunta Francesco

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