Pene ridotte in appello per quelli del market della droga a Trabia: la difesa in aula affidata ad un pool di avvocati termitani

Il 22 dicembre del 2016 i Carabinieri di Trabia e Termini Imerese hanno arrestato Alessandro Giuseppe Indricchio di 27 anni e Giacomo Varia di 46 anni per spaccio di droga. Il gip del Tribunale ha disposto il carcere per Indricchio e i domiciliari per Varia.
Le indagini avviate nel mese di gennaio dell’anno 2015 hanno consentito di far luce su una attività di spaccio di hashish, marijuana e cocaina a Trabia, documentata mediante attività di intercettazione telefonica ed ambientale nonché attraverso un sistema di video ripresa nei luoghi ove avveniva lo smercio della droga.
In particolare Indricchio aveva organizzato un vero e proprio supermarket della droga, rivolto anche ai minorenni, presso la sua abitazione con un meccanismo collaudato: fischio da parte dell’assuntore, consegna dei soldi dalla finestra e lancio dello stupefacente dal balcone. Un traffico che avveniva mentre Indricchio era pure ai domiciliari.
Dalle indagini era emersa una particolare accortezza dell’indagato nel procedere allo smercio della sostanza stupefacente tanto che in taluni episodi è stato accertata la presenza di “vedette” pronte ad informarlo sulla presenza o meno in zona di forze dell’ordine:
Il fornitore di Indricchio è risultato essere Vaira, residente a Palermo, che consegnava lo stupefacente a domicilio. In particolare è stato acclarato che nel corso delle indagini Vaira abbia consegnato dapprima hashish per un valore di 850 euro e poi ancora altro hashish del peso di 1 kg per un valore di 3.150 euro ed infine cocaina come testimoniano le intercettazioni.
In primo grado il Tribunale di Termini Imerese aveva senteniato nel gennaio 2018 scorso aveva così sentenziato:
– Varia Giacomo responsabile dei reati a lui ascritti in rubrica e per l’effetto, ritenuti gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione sotto il più grave reato di cui a capo 3), applicato l’aumento per la ritenuta e contestata recidiva, operati gli aumenti per la continuazione e la riduzione per il rito, lo condanna alla pena finale di anni 14 di reclusione ed £ 40.000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali;
– Turtuliei Santo responsabile dei reati a lui ascritti in rubrica e per l’effetto, ritenuti gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 8), non operato l’aumento per la contestata recidiva, operati gli aumenti per la continuazione e la riduzione per il rito, lo condanna alla pena finale di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed € 18.600,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali;
– Fortunatis Giuseppe responsabile dei reati a lui ascritti in rubrica e per l’effetto, ritenuti gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 59), operati gli aumenti per la continuazione e la riduzione per il rito, lo condanna alla pena finale di anni 7 e mesi 4 di reclusione ed € 20.000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali;
– Alessandro Indricchio Giuseppe responsabile dei reati a lui ascritti in rubrica, e per l’effetto, ritenuti gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione sotto il più grave reato di cui a capo 38), applicato l’aumento per la ritenuta e contestata recidiva, operati gli aumenti per la continuazione e la riduzione per il rito, lo condanna alla pena finale di anni 14 di reclusione ed € 40.000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di quelle relative al suo mantenimento in carcere.
– Alessandro Indricchio Rosa e Ferruggia Ignazio responsabili del reato loro in concorso ascritto in rubrica al capo 61, e riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.p.r. 309/1990, ed operata la riduzione per il rito, condanna ciascuno di essi alla pena finale di mesi 4 di reclusione ed € 800,00 di multa oltre che al pagamento delle spese processuali; concede ad entrambi gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena alle condizioni e termini di legge;
Dichiara
Varia Giacomo, Alessandro Indricchio Giuseppe, Turturici Santo e Fortunatis Giuseppe interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e, durante l’esecuzione della pena, in stato di interdizione legale;
letto l’art. 230 c.p. ordina l’applicazione nei confronti di Varia Giacomo e Alessandro Indricchio Giuseppe della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 3.

Ma è di ieri 12 dicembre 2018 la sentenza di appello che grazie alle difese di Varia Giacomo difeso dall’Avv. Rosamaria Salemi, Alessandro Indricchio Giuseppe e Rosa difesi dall’Avv. Carlo Licciardi, Turturici Santo difeso dall’Avv. Giuseppe Minà e Fortunatis Giuseppe e Bonaventura Marco difesi dall’Avv. Sergio Burgio è stata così emessa:
La Corte, visto l’art. 599 bis c.p.p.;
Pronunciando sull’accordo delle parti, in parziale riforma della sentenza resa in data 16 1 2018 dal GIP del Tribunale di Termini Imerese, appellala dagli imputati Fortunatis Giuseppe e Bonaventura Marco, riqualificati i fatti contestati agli appellanti ai sensi del comma 5 dell’art 73 D.P.R. 309/90 e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, riduce la pena inflitta a Bonaventura Marco in anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa e la pena inflitta a Fortunatis Giuseppe in anni quattro di reclusione ed euro 10.000.00 di multa. Visto l’art. 163 c. p.
Ordina che l’esecuzione della pena come sopra inflitta al Bonaventura resti sospesa per anni cinque alle condizioni di legge Visto l’art. 300 c.p.p.
Dichiara cessata la misura dell’obbligo di presentazione atta P.G. applicata a\ Bonaventura
Conferma, nel resto, l’impugnata sentenza Visto l’ari. 544 c.p.p.
– ad Alessandro Indricchio Giuseppe, ritenuto più grave il reato di cui al capo 24), ad anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 32.000,00 di multa;
– a Varia Giacomo, ritenuto più grave il reato di cui al capo 2), ad anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 32.000 di multa;
– a Turturici Santo, ritenuto più grave il reato di cui al capo 8), ad anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 6.440,00 di multa;
Revoca, per l’effetto, le pene accessorie applicate a Turturici Santo. Visto l’art. 165 c.p.
Ordina che l’esecuzione della pena inflitta al Burrafato Giovanni resti sospesa per anni cinque subordinatamente allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi quattro a favore della collettività presso l’Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, secondo le modalità che verranno concordate con il suddetto assessorato.
Assolve Alessandro Indricchio Rosa dall’imputazione ascrittale al capo 61) perche il fatto non costituisce reato.
Conferma, nel resto, l’impugnata sentenza e condanna l’imputato Ferruggia Ignazio al pagamento delle spese processuali. Visto l’art. 544 c.p.p.
Ordina che l’esecuzione della pena come sopra inflitta al Bonaventura resti sospesa per anni cinque alle condizioni di legge Visto l’art. 300 c.p.p.
Dichiara cessata la misura dell’obbligo di presentazione atta P.G. applicata al Bonaventura
Conferma, nel resto, l’impugnata sentenza Visto l’ari. 544 c.p.p.

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