Cantieri di Servizio tutto da rivedere sui depositi bancari per gli uffici lo dice l’assessore regionale Ippolito

Da subito ci eravamo sorpresi e incuriositi sull’esclusione di tantissimi cittadini dai cantieri di servizio per una norma verosimilmente scritta male dalla regione siciliana ma che gli uffici comunali dovevano interpretare per quello che veniva loro demandato. Sia l’assessore Fullone che membri della minoranza (la consigliera Terranova) e della maggioranza (la consigliera Chiara) consiliare ci avevano attenzionato il problema e non condividevano la norma regionale scritta verosimilmente in modo errato ma loro malgrado impossibilitati ad interpretarla in modo diverso.
L’assessore comunale Licia Fullone ci mette a conoscenza di una circolare dell’assessorato regionale che chiarisce e precisa in maniera corretta la norma emanata e scrive così:
L’assessore regionale Ippolito ha compreso quello che noi sosteniamo da tempo, non aveva senso escludere dalle graduatorie chi possiede un deposito bancario o postale senza tener conto dell’importo disponibile!
Adesso gli uffici comunali lavorino per far partire più cantieri possibili.

Vi proponiamo di seguito uno stralcio del testo della CIRCOLARE:
Vista la deliberazione CIPE n. 52 dei 10 luglio 2017 pubblicata nella G.ll. n 273 del 22/11/2017 che approva il piano di Azione e Coesione 2014-2020 Programma Operativo Complementare Regione Siciliana 2014 – 2020. Accordo di partenariato 2014 – 2020 e assegna le relative risorse per il finanziamento di cantieri di servizio; Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27 febbraio 2018 di presa d’atto delia delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017;
Considerato che I limiti posti dalla direttiva del 26/7/2013 al comma 4 del punto riguardante i soggetti da ammettere nei programmi di lavoro, dove si fa riferimento a destinatari privi “di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari”, di fatto escludono dalia possibilità di presentare istanza di partecipazione i soggetti aventi depositi bancari superiori a zero. Poiché il fine istituzionale della misura in parola è il sollievo della disoccupazione e l’aiuto economico alle famiglie più emarginate o svantaggiate, si ritiene, al fine di un completo utilizzo delle risorse, di potere ammettere alla selezione i soggetti in possesso di depositi bancari entro il limite di 5.000.00 euro, che comunque saranno collocati in posizione successiva ai partecipanti privi di patrimonio mobiliare ed in modo crescente rispetto al valore del deposito.
Tale modifica sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.S. ed interesserà i Comuni che non sono riusciti a redigere progetti per mancanza di destinatari privi di patrimonio mobiliare ai sensi della precedente direttiva del 26 luglio 2013 che, per le finalità che precedono, con la presente viene modificata.

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